Progetto Salute RSC

Glossario

COME SI DICE?

Le parole indispensabili per orientarsi in Italia

Introduzione

Come si dice? Le parole indispensabili per orientarsi in Italia è una breve ma chiara guida, consultabile sia direttamente dalle persone rom, sinti e caminanti sia dalle persone che a vario titolo si relazionano con loro (ad es. personale sociosanitario, operatori, volontari), per offrire un nuovo strumento di orientamento e sostegno, finalizzato ad accrescere la consapevolezza dei propri diritti e a superare quegli ostacoli che ancora oggi sono motivo di esclusione dai servizi e dalle tutele previste dalla legge.

Questo glossario vuole agevolare la comprensione di alcuni concetti essenziali, in forma semplice e diretta, e facilitare la loro divulgazione tra quanti hanno difficoltà ad accedere a determinate informazioni.

Attraverso un elenco di parole fondamentali, divise per argomenti, il lettore potrà avere un quadro chiaro della propria posizione sul territorio nazionale, dei canali per la regolarizzazione, dei diritti garantiti e di come esercitarli. Grazie a un sistema di collegamenti tra parole chiave, il documento può essere consultato in maniera più scorrevole, accedendo direttamente alle informazioni che interessano.

Nel testo sono presenti anche delle immagini per facilitare la comprensione di termini o concetti particolarmente complessi.

Il contenuto, elaborato da A Buon Diritto ONLUS, rappresenta il punto di vista degli autori ed è, quindi, di loro esclusiva responsabilità.

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Clicca sui bottoni sottostanti per scaricare il glossario in formato pdf. Il glossario è disponibile nelle seguenti lingue: italiano e rumeno. Se invece preferisci procedere alla navigazione delle parole, vai alla sezione sottostante “Elenco dei vocaboli” e clicca sulla definizione o sul paragrafo che ti interessa.

Elenco dei vocaboli

APOLIDIA, DIRITTO DI ASILO E ALTRE FORME DI PROTEZIONE

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)

È l’agenzia delle Nazioni Unite con il compito di proteggere rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e apolidi, e salvaguardare i loro diritti e il loro benessere.
La sede italiana è a Roma, in via Leopardi, 24. Per ulteriori informazioni, visita il sito https://www.unhcr.org/it/chi-siamo/contatti/

Apolidia

È la condizione di colui che non è considerato cittadino da alcuno Stato. Lo status di apolide consente di ottenere un permesso di soggiorno di 5 anni e di godere di tutti i diritti fondamentali, come l’assistenza sanitaria, l’istruzione e l’accesso al mondo del lavoro.
In Italia l’apolidia viene riconosciuta attraverso due procedure distinte:

Procedura amministrativa: riservata alle persone in possesso del certificato di nascita e della documentazione relativa alla residenza in Italia.

Procedura giudiziaria: è adatta a tutte quelle persone che non hanno i requisiti per la procedura amministrativa. In questo caso, è necessario il supporto di un avvocato.

Il procedimento di riconoscimento dell’apolidia è particolarmente lungo e complesso. Per questo è sempre consigliabile rivolgersi ad associazioni specializzate o ad avvocati esperti in materia.

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

È l’organo competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale. La Commissione Territoriale è composta da personale esperto e in seguito al colloquio individuale con il richiedente asilo decide se riconoscere o meno una delle protezioni previste dalla Legge italiana.

Domanda di protezione internazionale

È una procedura che valuta la storia e la condizione personale della persona per riconoscere o meno una delle protezioni previste dall’Italia.

La domanda di protezione si presentata alla Questura della città dove la persona vive ed è esaminata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Tranne che in alcuni casi particolari, per tutta la durata della procedura chi chiede la protezione ha diritto a un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi, rinnovabile fino alla conclusione della procedura.

Se la decisione della Commissione Territoriale è negativa, si può presentare ricorso in Tribunale con l’aiuto di un avvocato, anche richiedendo il gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Domanda reiterata di protezione internazionale

È un’altra richiesta di riconoscimento della protezione e deve essere fondata su elementi non esaminati nella prima domanda o accaduti successivamente. In questo caso, la Legge non concede le stesse garanzie della prima domanda.

Per le domande reiterate, è sempre consigliabile l’ausilio di associazioni specializzate o di esperti in materia.

Gratuito patrocinio a spese dello Stato

Lo straniero che non dispone di risorse economiche sufficienti può beneficiare dell’assistenza legale di un avvocato gratuitamente. Accedono al patrocinio a spese dello Stato le persone che, in base all’ultima dichiarazione dei redditi, non hanno guadagnato più di 11.000 euro circa e la richiesta deve essere presentata dallo stesso avvocato.

PROTEZIONI RICONOSCIUTE DALL’ITALIA

La domanda di protezione può essere presentata solo da cittadini extracomunitari o a rischio apolidia e non dai cittadini comunitari.
L’Italia riconosce tre forme di protezione:

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Riconosciuta al cittadino straniero, per il quale sussistono fondati motivi di ritenere che in caso di ritorno nel Paese di origine correrebbe il rischio di subire un danno grave.

È considerato danno grave:
A) la condanna a morte o l’esecuzione di essa;
B) la tortura o altro trattamento inumano e degradante;
C) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto interno o internazionale.

Protezione speciale

Si fonda sul divieto di allontanamento del cittadino straniero che abbia stabilito in Italia legami familiari e affettivi, tenendo conto anche della durata del suo soggiorno in Italia e del suo effettivo inserimento sociale (es. conoscenza della lingua italiana, lavoro, studio, partecipazione alla vita sociale).

Status di rifugiato o Asilo

Riconosciuto al cittadino straniero che, trovandosi fuori dal Paese di origine, non può o non vuole farvi ritorno per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica e non vuole o non può avvalersi della protezione della protezione del proprio paese.

CITTADINANZA

È il legame giuridico tra un individuo e lo Stato di appartenenza. La cittadinanza consente di avvalersi della protezione del proprio Paese. Le persone che non hanno una cittadinanza si definiscono apolidi.

Ogni Stato ha la propria legislazione che disciplina le modalità di acquisizione della cittadinanza.

Cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si acquisisce automaticamente o su domanda.

Acquisizione automatica: è per Legge cittadino italiano chi nasce da almeno un genitore italiano oppure chi nasce in Italia da genitori apolidi o ignoti o se non trasmettono al figlio la propria cittadinanza.

Acquisizione su richiesta: le persone possono presentare la domanda nei seguenti casi:

A) dopo 2 anni di matrimonio con cittadino o cittadina italiani o 3 anni in caso di residenza all’estero. In presenza di figli, i termini sono dimezzati;
B) minore nato in Italia e qui residente fino al compimento dei 18 anni. In questo caso, la domanda deve essere presentata entro un anno dal compimento della maggiore età. Il Comune di residenza è obbligato a informare l’interessato dei suoi diritti tramite una comunicazione formale da inviare in anticipo. Se questo non avviene, si può chiedere la cittadinanza anche dopo il termine di 1 anno dalla maggiore età;
C) il cittadino comunitario legalmente residente in Italia da almeno 4 anni;
D) apolidi o beneficiari dello status di rifugiato residenti in Italia da almeno 5 anni;
E) cittadino extracomunitario legalmente residente in Italia da almeno 10 anni.

La domanda di cittadinanza si inoltra sul portale del Ministero dell’Interno al seguente indirizzo https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm.

L’esame della domanda di cittadinanza può impiegare dei 24 ai 36 mesi e può essere particolarmente complesso. Per questo, è sempre consigliabile rivolgersi ad associazioni specializzate o ad avvocati esperti in materia per ricevere le informazioni necessarie o il supporto nella presentazione della domanda.

Cittadino comunitario

Cittadino appartenente ad uno dei 27 Paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Per soggiornare in Italia per più di tre mesi, bisogna chiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune per uno dei seguenti motivi:

A) Lavoro;
B) Studio;
C) Legami familiari con un cittadino comunitario regolarmente soggiornante in Italia;
D) Possesso di risorse economiche sufficienti al proprio sostentamento. Queste sono pari a circa 6.000 € annui e si possono dimostrare sia con entrate periodiche (ad es.: guadagni da lavoro) sia con somme di denaro accumulate (ad es.: conto corrente bancario). In ogni caso, il mancato raggiungimento della soglia minima non comporta automaticamente il rifiuto all’iscrizione anagrafica ma bisogna effettuare una valutazione individuale della situazione della persona.

Cittadino extracomunitario

È un cittadino straniero non appartenente ad uno dei Paesi membri dell’Unione europea.
Per entrare in Italia, è necessario richiedere il visto di ingresso all’ambasciata italiana nel paese di origine, a eccezione degli Stati con cui l’Italia ha sottoscritto degli accordi.

DOCUMENTI

Codice fiscale

È un codice composto da 16 caratteri tra lettere e numeri, personale, attribuito dall’Agenzia delle Entrate a tutte le persone regolarmente soggiornanti in Italia e serve a identificare il titolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Il Codice fiscale è riportato sulla Tessera Sanitaria.

A questo link trovi tutte le informazioni utili per richiederlo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/richiesta-o-duplicato-codice-fiscale

Documento di identità e di riconoscimento

Il documento di identità o di riconoscimento consente di certificare l’identità personale del titolare, come la carta di identità o il permesso di soggiorno di lungo periodo.
Tra i principali documenti di riconoscimento si possono elencare: passaporto, patente di guida e permesso di soggiorno.

Kit postale

Si richiede presso gli Uffici postali e contiene i moduli per la richiesta di rilascio, rinnovo, conversione, aggiornamento o duplicato del permesso di soggiorno. Il ritiro è gratuito, ma si deve spedire tramite raccomandata, per un costo di 30 €.

Al mittente è rilasciata una ricevuta postale che attesta l’invio della domanda del permesso. La compilazione dei moduli contenuti nel kit può risultare particolarmente complessa, per questo si suggerisce di rivolgersi ad associazioni specializzate o, dietro pagamento di un contributo, a patronati o CAF abilitati.

Ricevuta postale

È il documento che attesta l’avvenuta presentazione della domanda di permesso di soggiorno tramite il kit postale. La ricevuta postale consente di esercitare tutti i diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.

La ricevuta autorizza anche a uscire dall’Italia verso paesi non UE ma, al momento del ritorno, non bisogna transitare in altri paesi dell’Area Schengen e si deve entrare direttamente attraverso una frontiera italiana.

Ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno (Cedolino)

Documento con fotografia rilasciato dalla Questura che dimostra la richiesta del permesso di soggiorno.
Il cedolino consente di esercitare gli stessi diritti del permesso di soggiorno.

DIRITTO ALLA RESIDENZA DEI CITTADINI STRANIERI

Domicilio

È il luogo dove hanno sede gli interessi o gli affari di una persona (ad es.: lo studio di un avvocato). Il domicilio è liberamente dichiarabile dalla persona e non sempre coincide con la residenza.

Iscrizione anagrafica

È l’iscrizione nel registro delle persone che hanno la residenza in un Comune. L’iscrizione anagrafica consente di beneficiare dei diritti a essa connessi, come l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale o i servizi offerti dal Comune stesso. Inoltre, in seguito a un determinato numero di anni di iscrizione ininterrotta, si può fare domanda di cittadinanza italiana o del permesso di soggiorno di lungo periodo.
I cittadini extracomunitari al momento della richiesta devono mostrare il permesso di soggiorno e il passaporto. Per i titolari di protezione è sufficiente il solo permesso di soggiorno.

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno bisogna rinnovare la dichiarazione di iscrizione in Comune. In caso contrario, entro 6 mesi dalla scadenza del permesso, il cittadino viene cancellato dal registro delle persone residenti. I cittadini comunitari devono invece dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Legge per poter soggiornare oltre i 90 giorni consentiti.

Residenza

È il luogo dove la persona vive abitualmente. La residenza deve essere dichiarata al Comune competente tramite la richiesta di iscrizione anagrafica.

Residenza per persone senza dimora

La residenza per persone senza dimora o che vivono in contesti inadeguati è istituita dal Comune e consente di esercitare tutti i diritti connessi alla residenza e all’iscrizione anagrafica.

Per sapere se nella tua città esiste un indirizzo di residenza per le persone senza dimora, contatta il Comune.

IL SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Espulsione

Provvedimento che dispone l’allontanamento dello straniero dall’Italia quando è entrato nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di frontiera o si è trattenuto senza aver richiesto il permesso di soggiorno o non lo ha rinnovato o comunque non è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge per poter soggiornare in Italia.

L’espulsione è eseguita immediatamente con accompagnamento alla frontiera e, se non possibile, lo straniero può essere trattenuto in un CPR in attesa del rimpatrio nel Paese di origine.

È possibile impugnare l’espulsione, tramite un avvocato, entro 30 giorni dalla notifica.

Permesso di soggiorno

È il documento di riconoscimento che attesta la regolare presenza del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale.

Il permesso è rilasciato dalla Questura. Deve essere rinnovato o convertito entro la data di scadenza o comunque non oltre i 60 giorni successivi. Il mancato rinnovo del permesso costituisce motivo di espulsione dello straniero dall’Italia.

Permesso di soggiorno di lungo periodo

Questo tipo di permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni, un reddito minimo di circa 6.000 annui, un alloggio idoneo e ha superato un test di conoscenza della lingua italiana.

Non ha una data di scadenza, ma deve essere aggiornato ogni 5 anni per mantenere la sua validità come documento di identità.

Prefettura – Sportello Unico

Ufficio della Prefettura competente a rilasciare i nulla osta per il ricongiungimento familiare e per la conversione di alcuni permessi di soggiorno in permessi per lavoro.

Questura – Ufficio immigrazione

È l’ufficio della Questura che riceve le domande di protezione e rilascia i permessi di soggiorno e i titoli di viaggio. Il cittadino straniero deve rivolgersi alla Questura competente nel luogo di dimora o di residenza.

Ricongiungimento familiare

È la procedura che consente al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia di ottenere l’ingresso e l’autorizzazione al soggiorno per alcuni dei suoi familiari anch’essi stranieri.

È possibile chiedere il ricongiungimento con:

A) coniuge non legalmente separato e maggiorenne;
B) figli minori non coniugati;
C) figli maggiorenni se a carico e non autosufficienti per gravi motivi di salute;
D) genitori a carico che non abbiano altri figli nel paese di origine o con più di 65 anni quando gli altri figli non possano prendersene cura per gravi motivi di salute.

La domanda di ricongiungimento si presenta tramite il portale del Ministero dell’Interno al seguente indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2.

Poiché la compilazione dei moduli e l’invio della domanda possono essere particolarmente complessi, si consiglia di rivolgersi ad associazioni specializzate o personale esperto.

DIRITTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA

Azienda Sanitaria Locale (ASL)

Anche denominata AUSL, USL, ASP, ATS, ecc., è l’Ente del SSN che gestisce i servizi sanitari a livello locale.

Europeo Non Iscritto (ENI)

Il Codice ENI serve per l’accesso all’assistenza sanitaria per i cittadini comunitari che non possono iscriversi al SSN, non hanno assistenza sanitaria nel proprio Paese di residenza e non sono in grado di pagare l’assistenza sanitaria in Italia. A queste persone sono garantite le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti, l’assistenza ritenuta immediatamente necessaria per malattia e infortunio e quella per la protezione della salute individuale e collettiva.

Il Codice ENI può essere rilasciato a persone che vivono in Italia da più di 3 mesi.

Il Codice ENI viene rilasciato dalla struttura sanitario che offre l’assistenza. Viene utilizzato per la prescrizione degli esami, delle visite e dei farmaci. È valido per 6 mesi nella Regione dove è stato emesso ed è rinnovabile ogni 6 mesi. Non tutte le Regioni rilasciano il Codice ENI.

Medico di Medicina Generale (MMG)

Chiamato “medico di famiglia” o “medico di base”, è il medico di riferimento, scelto per la tutela della propria salute, a cui rivolgersi gratuitamente. Se in possesso del Codice STP o il Codice ENI ci si può rivolgere ad un Ambulatorio STP/ENI dove verrà offerta la stessa assistenza del Medico di Medicina Generale (MMG).

Pediatra di Libera Scelta (PLS)

Chiamato “pediatra di famiglia”, è il pediatra di riferimento, scelto per la salute del bambino, a cui rivolgersi gratuitamente. Se il bambino non è iscritto al SSN o non ha ancora il proprio Pediatra di Libera Scelta, i genitori possono rivolgersi al Consultorio familiare o all’Ambulatorio di continuità assistenziale della propria zona.

Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

È la rete nazionale dei servizi sanitari pubblici. Il SSN è organizzato su base regionale. Ovunque sono garantiti gli stessi diritti alla salute, ma ciascuna Regione e Provincia autonoma italiana fornisce i servizi sul territorio attraverso il proprio Servizio Sanitario Regionale (SSR) organizzato in ASL anche denominate AUSL, USL, ASP, APPS, ATS, ecc. Esistono quindi delle differenze da una Regione all’altra nel modo in cui i servizi sanitari vengono offerti alle persone o sono denominati.

Straniero temporaneamente presente (STP)

Il Codice STP serve per l’accesso all’assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari che si trovano in Italia senza permesso di soggiorno, o con il visto scaduto, e non sono in grado di pagare l’assistenza sanitaria (indigente). A queste persone sono garantite le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti, essenziali, l’assistenza ritenuta immediatamente necessaria per malattia e infortunio e quella per la protezione della salute individuale e collettiva. Il Codice STP viene rilasciato dalla struttura sanitaria che offre l’assistenza. Non è richiesto alcun documento. Viene utilizzato per la prescrizione degli esami, delle visite e dei farmaci. È valido per 6 mesi in tutto il territorio nazionale ed è rinnovabile ogni 6 mesi.

Tessera Sanitaria (TS)

È il documento rilasciato alle persone iscritte al SSN e viene inviata all’indirizzo comunicato al momento dell’iscrizione.
La tessera consente di accedere a tutte le prestazioni del SSN.
Sulla tessera è anche riportato il Codice fiscale e il retro costituisce la TEAM. Ha validità di 6 anni o comunque pari alla validità del permesso di soggiorno. Al momento della scadenza, la nuova tessera sarà spedita allo stesso indirizzo dichiarato.

Per ulteriori informazioni, consultare il seguente sito: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/tessera-sanitaria

Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)

È il documento rilasciato dal Paese UE in cui si ha assistenza sanitaria e che permette di ricevere in Italia le cure ritenute immediatamente necessarie. Le spese saranno pagate dal sistema di assistenza di quel Paese UE. La tessera TEAM è riportata sul retro della tessera sanitaria. Per ulteriori informazioni, vai a questo link: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=it&intPageId=1742

LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E INGRESSO DEI CITTADINI STRANIERI

Ambasciata

È la rappresentanza di uno Stato estero in Italia. Ha il compito di mantenere le relazioni con lo Stato ospitante e di tutelare i diritti dei propri cittadini lì presenti. Le ambasciate rilasciano anche documenti, come passaporto e carta d’identità.
Per avere informazioni sui servizi offerti e le modalità di accesso, è consigliabile contattare l’Ambasciata stessa.
L’elenco delle ambasciate in Italia e tutte le informazioni utili sono consultabili all’indirizzo https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/rapprstraniere

Area Schengen

Uno spazio concordato tra Paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

I cittadini di questi paesi possono circolare liberamente senza essere sottoposti a controlli alle frontiere interne.

Per saperne di più: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it

Centro di Permanenza per il rimpatrio (CPR)

Sono strutture in cui i cittadini stranieri non in possesso dei requisiti per soggiornare in Italia possono essere trattenuti in attesa di essere identificati e rimpatriati nei Paesi di origine. Il periodo massimo di trattenimento è di 90 giorni o di 12 mesi se si tratta di richiedenti asilo.

Passaporto

Documento di identità rilasciato dalle autorità del Paese di origine, tra cui le Ambasciate in uno Stato estero, che consente di attraversare le frontiere con altri Paesi. Salvo esenzioni, l’attraversamento della frontiera è subordinato al rilascio di un apposito visto di ingresso, da richiedere allo Stato in cui si intende entrare. I cittadini extracomunitari possono circolare liberamente in Area Schengen ma devono avere con sé anche il passaporto, oltre al permesso di soggiorno.

Titolo di viaggio

È il documento di viaggio che può essere rilasciato dalla Questura – Ufficio immigrazione agli stranieri che non possono recarsi alla propria ambasciata perché titolari di protezione internazionale o perché impossibilitati ad ottenere il passaporto del Paese di origine.

Ha la stessa funzione del passaporto e costituisce documento di riconoscimento, ma per i rifugiati non consente l’ingresso nel Paese di origine.

Visto di ingresso

Il visto di ingresso è l’autorizzazione che uno Stato concede a un cittadino extracomunitario per entrare nel territorio nazionale, da apporre sul passaporto e va richiesta all’Ambasciata italiana nel Paese di origine, salvo accordi tra Stati in cui è prevista l’esenzione del visto.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx